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Sez. 2, Sentenza n. 9868 del 07/09/2000 Ud. (dep. 19/09/2000) Rv. 216680 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Rinuncia al gravame del pubblico ministero - Impugnazione della parte civile - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216680-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI

L'impugnazione proposta ai soli effetti civili dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. è autonoma rispetto a quella del pubblico ministero, sicché non è pregiudicata dall'eventuale rinuncia al gravame della parte pubblica, la cui rilevanza giuridica è circoscritta esclusivamente agli effetti penali del provvedimento impugnato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado la quale, prendendo atto della dichiarazione di rinuncia al gravame effettuata dal procuratore generale, aveva ritenuto inammissibile anche l'impugnazione della parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)