Sez. 5, Sentenza n. 12359 del 06/02/2001 Ud. (dep. 28/03/2001) Rv. 218905 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Impugnazione agli effetti della responsabilità civile - Ammissibilità - Inammissibilità o inesistenza dell'impugnazione del pubblico ministero - Irrilevanza - Condanna al risarcimento ed alle restituzioni - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
In tema di impugnazioni, la parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento ed a chiedere la condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno, senza che possa essere di ostacolo l'inammissibilità o la mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, posto che l'art.576 cod.proc. pen. prevede un deroga rispetto a quanto stabilito dall'art.538 dello stesso codice per il giudizio di primo grado ed in tal modo legittima la parte civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunciata nel giudizio, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti dell'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)