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Sez. U, Sentenza n. 5 del 25/11/1998 Ud. (dep. 11/03/1999) Rv. 212575 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Sentenza assolutoria dell'imputato - Omesso appello - Condanna in secondo grado su appello del P.M. - Diritto della parte civile alle restituzioni e/o al risarcimento del danno - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212575-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI

In tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero. E invero la parte lesa, una volta costituitasi parte civile, può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, nonostante l'assoluzione dell'imputato e il ritenuto accertamento (da parte del giudice del processo in una fase suscettibile di impugnazione) dell'insussistenza del fatto o della non commissione di esso da parte del chiamato in giudizio, ovvero di altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante l'improcedibilità (e ciò quantunque il pubblico ministero abbia optato per l'accettazione della decisione); oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il pubblico ministero attivi l'impugnazione nell'interesse dello Stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 573, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)