Sez. 2, Sentenza n. 8370 del 14/11/1987 (Rv. 455930 - 01)
PROPRIETÀ- LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI VIOTTOLO PRIVATO IN VIA PUBBLICA - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ- LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI VIOTTOLO PRIVATO IN VIA PUBBLICA - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
In analogia allo jus superveniens la sopravvenienza di un fatto nuovo ove comporti una diversa disciplina giuridica, come nella trasformazione, a seguito di espropriazione, di un viottolo privato, dividente i fabbricati frontisti, in una pubblica via, la conseguente meno rigorosa regolamentazione delle distanze tra fabbricati resta immediatamente applicabile, al caso controverso, anche nel giudizio di Cassazione atteso che in materia edilizia soltanto il giudicato può precludere l'applicabilità di una disciplina meno rigorosa sopravvenuta in caso di causa, con la conseguenza che il giudice di legittimità deve rinviare la causa, per nuovo esame, al giudice del merito con riguardo al fatto nuovo nell'ambito del sopravvenuto schema normativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)