Sez. 1, Sentenza n. 2196 del 16/03/1990 (Rv. 465984 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA APPLICABILITÀ DELLO JUS SUPERVENIENS ANCHE IN CASSAZIONE - DEDUZIONE PER SOPRAVVENUTA VARIAZIONE DEI FATTI SUSCETTIBILI DI UNA DIVERSA DISCIPLINA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. ACCOLTA IN APPELLO PRIMA DEL FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE CONVENUTO, CON OPZIONE DEL CURATORE PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO EX ART. 72 LEGGE FALL..*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA APPLICABILITÀ DELLO JUS SUPERVENIENS ANCHE IN CASSAZIONE - DEDUZIONE PER SOPRAVVENUTA VARIAZIONE DEI FATTI SUSCETTIBILI DI UNA DIVERSA DISCIPLINA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. ACCOLTA IN APPELLO PRIMA DEL FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE CONVENUTO, CON OPZIONE DEL CURATORE PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO EX ART. 72 LEGGE FALL..*
Il principio dell'applicabilità dello jus superveniens anche in Cassazione non può essere invocato nell'ipotesi di sopravvenuta variazione di circostanze di fatto che importi una diversa disciplina giuridica poiché l'indagine sulla sussistenza di quest'ultime - che condiziona la successiva verifica della applicabilità di una diversa disciplina giuridica - si articola necessariamente in un accertamento di merito precluso nella fase di legittimità (nella specie, il fallimento del promittente venditore di immobile era sopravvenuto alla sentenza di appello di accoglimento della domanda, proposta nei suoi confronti dalla controparte ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ed il curatore aveva successivamente optato per lo scioglimento del contratto ex art. 72 legge fall.). (Conf 5756/88, mass n 460283; (contra 8370/87, mass n 455930).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)