Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 06/02/1999 (Rv. 523018 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Facoltà di recesso della curatela dal preliminare di vendita - Esercizio nel grado di appello del giudizio instaurato dal promissario acquirente ex art. 2932 cod. civ. - Legittimità - Dichiarazione formulata per la prima volta in comparsa conclusionale - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
La facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito (art. 72 legge fallimentare) può essere esercitata per la prima volta nel grado di appello del giudizio instaurato, ex art. 2932, cod. civ., dal promissario acquirente anche mediante dichiarazione formulata nella comparsa conclusionale, atteso che il limite per la proposizione delle eccezioni in senso proprio, costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni, non assume rilevanza rispetto al compimento di atti che (come nella specie) costituiscano esercizio di un potere sostanziale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)