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Sez. 1, Sentenza n. 7549 del 27/08/1994 (Rv. 487779 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Socio - Reddito di partecipazione agli utili di società di persone - Omessa dichiarazione nella misura risultante dalla rettifica a carico della società - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487779-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE

Il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'I.R.P.E.F. (o dell'I.R.P.E.G.). reddito proprio del contribuente (al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione) e non della società (art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e poi art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). Detto socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario, nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società, è tenuto, oltre al pagamento del supplemento d'imposta, alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, tenendo anche conto dell'applicabilità di questa sulla base della semplice volontarietà del comportamento sanzionato, indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa (sottraendosi le pene pecuniarie tributarie alle disposizioni dettate in tema di elemento soggettivo dalla legge 24 novembre 1981 n. 689).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)