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Sez. 4, Sentenza n. 6382 del 18/01/2007 Cc. (dep. 15/02/2007) Rv. 236104 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236104-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il presupposto per la misura cautelare atteso che la libera disponibilità del bene posto sotto sequestro - cartelloni pubblicitari eretti in violazione della normativa antisismica - avrebbe potuto determinare un aggravamento del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)