Sez. L, Sentenza n. 6238 del 10/12/1985 (Rv. 443365 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - COMUNICAZIONE DEL RECESSO - ONERE DI IMPUGNAZIONE NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI E CON L'OSSERVANZA DELLA FORMA SCRITTA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA RICORRENZA DI UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E NON COLLETTIVO - DECADENZA DEL LAVORATORE DALL'IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - COMUNICAZIONE DEL RECESSO - ONERE DI IMPUGNAZIONE NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI E CON L'OSSERVANZA DELLA FORMA SCRITTA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA RICORRENZA DI UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E NON COLLETTIVO - DECADENZA DEL LAVORATORE DALL'IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Qualora il datore di lavoro comunichi ad un proprio dipendente il recesso in attuazione di licenziamento collettivo per riduzione di personale, sottratto come tale, alla disciplina dei licenziamenti individuali posta dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 (in base alla deroga contenuta nell'art. 11 secondo comma della legge medesima), il dipendente resta esentato dall'Onere dell'impugnazione del licenziamento nel termine di sessanta giorni e con l'osservanza della Forma scritta prevista dall'art. 6 della citata legge. Pertanto, ove si accerti giudizialmente la ricorrenza di un licenziamento individuale e non collettivo, il lavoratore stesso non può considerarsi decaduto dall'impugnativa del licenziamento che resta soggetta al termine di prescrizione. (V 5396/82, mass n 423161).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)