diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5396 del 18/10/1982 (Rv. 423161 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE FISSATO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OSSERVANZA - ONERE DEL DIPENDENTE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA RICORRENZA DI UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E NON COLLETTIVO - CONTESTAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - TERMINI PRESCRIZIONALI ORDINARI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423161-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE FISSATO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OSSERVANZA - ONERE DEL DIPENDENTE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA RICORRENZA DI UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E NON COLLETTIVO - CONTESTAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - TERMINI PRESCRIZIONALI ORDINARI - APPLICABILITÀ.*

Qualora il datore di lavoro comunichi ad un proprio dipendente il recesso in attuazione di licenziamento collettivo per riduzione di personale, come tale, sottratto alla disciplina dei licenziamenti individuali posta dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 (in base alla deroga contenuta nell'art. 11 secondo comma della legge medesima), il dipendente resta esentato dall'Onere dell'impugnazione del licenziamento nel termine di sessanta giorni, previsto nell'interesse del datore di lavoro dall'art. 6 della citata legge, e, pertanto, ove si accerti giudizialmente la ricorrenza di un licenziamento individuale e non collettivo, per inosservanza delle regole procedurali di quest'ultimo, ovvero per difetto della sua ricollegabilità ad un effettivo ridimensionamento aziendale, può contestare la risoluzione del rapporto, per far valere i propri diritti, nei termini prescrizionali inerenti ai diritti stessi. (V 6066/80, mass n 409843 e mass n 409844; (V 5086/80, mass n 408944).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)