Sez. 1, Sentenza n. 510 del 31/05/1971 Ud. (dep. 03/09/1971) Rv. 119030 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - QUESTIONI PRELIMINARI - INDICAZIONE DELL'ART 439 COD PROC PEN - NON E TASSATIVA - NULLITA GENERALI - TRATTAZIONE SUBITO DOPO LE FORMALITA DI APERTURA - LEGITTIMITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - QUESTIONI PRELIMINARI - INDICAZIONE DELL'ART 439 COD PROC PEN - NON E TASSATIVA - NULLITA GENERALI - TRATTAZIONE SUBITO DOPO LE FORMALITA DI APERTURA - LEGITTIMITA.*
L'art 439 cod proc pen non contiene una indicazione tassativa delle questioni che possono essere discusse in via preliminare subito dopo compiute le formalita di apertura del dibattimento, ma solo di quelle per le quali e fissato un termine di decadenza, trascorso il quale non possono essere piu trattate. Pertanto la norma non riguarda le questioni relative alle nullita di ordine generale, che sono rilevabili in ogni momento del giudizio e per le quali non V'e motivo per cui non possano essere trattate, per ragioni di opportunita, anche dopo la relazione, quando il loro carattere pregiudiziale non sia discutibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)