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Sez. 1, Sentenza n. 1737 del 12/06/1989 Cc. (dep. 27/06/1989) Rv. 181671 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITÀ - NULLITÀ INDICATE NELL'ART. 439 COD. PROC. PEN. - NATURA - INCLUSIONE DELLE NULLITÀ RELATIVE ALL'AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO ISTRUTTORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181671-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITÀ - NULLITÀ INDICATE NELL'ART. 439 COD. PROC. PEN. - NATURA - INCLUSIONE DELLE NULLITÀ RELATIVE ALL'AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO ISTRUTTORIO - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 439 cod. proc. pen., sono rimesse all'esame del giudice del dibattimento le questioni concernenti la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio; tali questioni, però, sono solo quelle di natura puramente formale, desumibili dagli artt. 374 cpv. E 385 cod. proc. pen., tra le quali non sono comprese quelle relative all'ammissibilità dell'appello istruttorio. Pertanto, poiché anche nei confronti dell'impugnazione istruttoria può verificarsi l'ipotesi di inammissibilità, competente a rilevarla è l'organo istruttorio di secondo grado, con la conseguenza che, se questo non la rilevi ed anzi accolga il gravame, il vizio potrà essere fatto valere (ed eventualmente eliminato, se effettivamente sussistente) mediante il ricorso per Cassazione. (V mass n 119030; (Conf mass n 151400; (Conf mass n 151395).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 374 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 385, Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)