Sez. 4, Sentenza n. 11325 del 27/11/1981 Ud. (dep. 22/12/1981) Rv. 151395 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - QUESTIONI PRELIMINARI - INDICAZIONE DELL'ART. 439 COD. PROC. PEN. - TASSATIVITÀ - NULLITÀ - IN GENERE - TRATTAZIONE SUBITO DOPO COMPIUTE LE FORMALITÀ DI APERTURA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - QUESTIONI PRELIMINARI - INDICAZIONE DELL'ART. 439 COD. PROC. PEN. - TASSATIVITÀ - NULLITÀ - IN GENERE - TRATTAZIONE SUBITO DOPO COMPIUTE LE FORMALITÀ DI APERTURA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Le questioni concernenti la Costituzione del rapporto processuale, il suo contenuto formale o le prove raccolte durante l'istruzione, in quanto elencate specificamente nell'art. 439 cod. proc. pen., hanno indubbio carattere tassativo e sono, perciò, le sole che possono essere proposte, a pena di decadenza, subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento. (fattispecie in cui la sentenza istruttoria di proscioglimento dell'imputato veniva appellata dal procuratore generale con dichiarazione tempestiva di impugnazione, alla quale seguivano tardivamente presentati i motivi - la Sezione istruttoria, ritenuta la colpa dell'imputato e considerati i motivi, presentati in termini ordinava il rinvio a giudizio dell'imputato stesso. In dibattimento il tribunale prima e la Corte di appello poi rilevavano la inammissibilità dell'appello istruttorio del procuratore generale per tardiva presentazione dei motivi e dichiaravano la improponibilità dell'Azione penale. Il problema, affrontato dalla Corte suprema, riguarda il potere del giudice del dibattimento di dichiarare la nullità dell'appello istruttorio e, più specificatamente, se la causa di improcedibilità dell'impugnazione, sopravvenuta alla sua proposizione, debba considerarsi e valutarsi in riferimento all'art. 439 cod. proc. pen. o a quello di cui all'art. 152 cod. proc. pen.). (come unico precedente edito, contrario, mass. N. 119030 anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)