Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 22/02/1994 (Rv. 485409 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Fondo del privato - Irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica - Conseguenze - Diritto del privato al risarcimento del danno - Prescrizione - Termine - Decorrenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
In tema di illegittima occupazione da parte della pubblica amministrazione di un terreno di proprietà privata, la radicale trasformazione del fondo che denoti la sua irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica comporta, da un lato, la (immediata) estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione, a titolo originario, della proprietà in capo all'ente cui appartiene l'opera pubblica e, dall'altro, realizza un fatto illecito istantaneo, con effetti permanenti, che si consuma e si esaurisce nel momento stesso dell'indicata radicale trasformazione del fondo, se intervenuta durante l'occupazione illegittima, ovvero, se già verificatasi nel periodo di occupazione legittima, al momento di scadenza di quest'ultima senza che nel frattempo sia intervenuto il provvedimento di esproprio. Pertanto, da tale momento, consumatosi l'illecito in tutti i suoi elementi costitutivi e prodottosi il danno dell'irreversibile perdita della proprietà, il privato può far valere il suo diritto al risarcimento del danno e comincia a decorrere, a norma dell'art. 2935 cod. civ., il termine quinquennale della prescrizione, anche se non sono ancora scaduti i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, atteso che il potere espropriativo, pur se in astratto ancora esistente, non può in concreto essere esercitato per il venir meno dell'oggetto del decreto di espropriazione, che ormai forma parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)