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Sez. 1, Sentenza n. 2801 del 24/07/1969 (Rv. 342576 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - SOTTOSCRIZIONE DI MAGISTRATI ESTRANEI AL COLLEGIO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONFIGURABILITA DI ERRORE MATERIALE - CONDIZIONI - ESPERIBILITA DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE DELLA SENTENZA - LIMITI - DENUNZIA DELL'ERRORE CON L'APPELLO.*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342576-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - SOTTOSCRIZIONE DI MAGISTRATI ESTRANEI AL COLLEGIO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONFIGURABILITA DI ERRORE MATERIALE - CONDIZIONI - ESPERIBILITA DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE DELLA SENTENZA - LIMITI - DENUNZIA DELL'ERRORE CON L'APPELLO.*

Qualora sussista piena coincidenza fra l'indicazione dei giudici componenti il collegio all'udienza di discussione, quale risulta dal ruolo e dal verbale di tale udienza e l'indicazione dei giudici che parteciparono alla decisione della causa quale emerge dalla intestazione della sentenza, deve presumersi sino a prova contraria, in base al principio di legittimita che assiste gli Atti processuali, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che parteciparono alla discussione e che, pertanto la sottoscrizione di detta sentenza da parte di un giudice diverso sia frutto di un mero errore materiale. Tale errore non invalida la sentenza ed e emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287, 288 cod.proc.civ. salvo che i fatti integranti l'errore siano denunziati nel giudizio di appello, nel qual caso, la correzione puo essere eseguita in questo giudizio, rientrando nei compiti di rescissione assegnati al giudice di secondo grado. (V. 1139-68, massima n. 332618 3-68, massima n. 330776 1210-67, massima n. 327692 200-65 2472-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)