Sez. 2, Sentenza n. 1591 del 23/05/1972 (Rv. 358355 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - SOTTOSCRIZIONE - COINCIDENZA TRA I GIUDICI PARTECIPANTI ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE ED I GIUDICI PARTECIPANTI ALLA DECISIONE - ERRONEA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO - IRRILEVANZA - ERRORE MATERIALE - CORREGIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - SOTTOSCRIZIONE - COINCIDENZA TRA I GIUDICI PARTECIPANTI ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE ED I GIUDICI PARTECIPANTI ALLA DECISIONE - ERRONEA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO - IRRILEVANZA - ERRORE MATERIALE - CORREGIBILITA.*
Qualora sussista piena coincidenza fra l'indicazione dei giudici componenti il collegio all'udienza di discussione, quale risulta dal ruolo e dal verbale di tale udienza e l'indicazione dei giudici che parteciparono alla decisione della causa quale emerge dall'intestazione della sentenza, deve presumersi sino a prova contraria, in base al principio di legittimita che assiste gli Atti processuali, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che parteciparono alla discussione e che, pertanto, la sottoscrizione di detta sentenza da parte di un giudice diverso sia frutto di un mero errore materiale. Tale errore non invalida la sentenza ed e emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt 287, 288 cod proc civ. (Conf 110'70, mass n 344835; 2801'69, mass n 342576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)