Sez. U, Ordinanza n. 1127 del 24/01/2003 (Rv. 559987 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Comportamento addebitato sostanziantesi in un formale provvedimento amministrativo - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Nel nuovo sistema delineato dall'art. 4 della legge n. 83 del 2000 e dall'art. 63, terzo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è attribuita al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni, di tal che essa non trova ostacolo nella circostanza che il comportamento addebitato all'ente pubblico si sostanzi in un formale provvedimento amministrativo del quale, insieme ai suoi effetti, sia richiesta l'eliminazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6, Legge 11/04/2000 num. 83 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)