Sez. 1, Sentenza n. 13768 del 12/06/2007 (Rv. 601178 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | In genere.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, le cessioni di crediti effettuate dalla cooperativa edilizia appaltatrice in favore della subappaltatrice nell'anno anteriore all'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della cedente, sono revocabili ai sensi dell'art. 67 primo comma, n. 2 della legge fall. se riguardano versamenti, effettuati dalla stazione appaltante al cessionario, aventi ad oggetto crediti non ancora venuti ad esistenza come quelli eseguiti "a saldo" prima dell'avvenuto collaudo ed accettazione dell'opera, essendo la cessione di un credito futuro priva di effetti traslativi; al contrario, sono opponibili alla liquidazione coatta amministrativa se riguardano acconti per stati di avanzamento lavori o revisioni prezzi dovuti ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.P.R. n. 1063 del 1962 e dell'art. 1 della legge n. 700 del 1974 in corso d'esecuzione dell'appalto, trattandosi, in questo caso, di crediti certi, liquidi ed esigibili già entrati definitivamente nella sfera giuridico-patrimoniale dell'appaltatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1666, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 33, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)