Sez. U, Sentenza n. 1902 del 21/04/1989 (Rv. 462557 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA TRA ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO E SUO DIPENDENTE RELATIVA A FORME DI PREVIDENZA COSIDDETTI AZIENDALI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA TRA ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO E SUO DIPENDENTE RELATIVA A FORME DI PREVIDENZA COSIDDETTI AZIENDALI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda proposta dal dipendente di un ente pubblico non economico, con riguardo a forme di previdenza cosiddette aziendali (nella specie, pensione integrativa a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dell'i.N.P.S.), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché investe obbligazioni di natura sostanzialmente retributiva del datore di lavoro, e, quindi, trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego. (Conf 3111/87, mass n 452207).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)