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Sez. 2, Sentenza n. 4074 del 14/06/1983 (Rv. 429038 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - CONTROVERSIA IN CUI SI DISCUTA DELL'APPARTENENZA DI BENI CHE IL COMPRATORE ASSUMA D'AVER RETROVENDUTO A CHI GLIELI HA ALIENATI - CONTROVERSIA SUCCESSIVA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO PROPOSTA DAL SECONDO NEI CONFRONTI DEL PRIMO - CONTINENZA DI CAUSE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429038-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - CONTROVERSIA IN CUI SI DISCUTA DELL'APPARTENENZA DI BENI CHE IL COMPRATORE ASSUMA D'AVER RETROVENDUTO A CHI GLIELI HA ALIENATI - CONTROVERSIA SUCCESSIVA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO PROPOSTA DAL SECONDO NEI CONFRONTI DEL PRIMO - CONTINENZA DI CAUSE - CONFIGURABILITÀ.*

La continenza ricorre non solo quando fra le due cause, caratterizzate da identità di soggetti e di titolo, sussiste una differenza solo quantitativa circa l'oggetto, nel senso che il petitum di una di esse è più esteso in modo da comprendere il contenuto o la pretesa costituente oggetto dell'altra, ma anche quando la questione sollevata con la lite precedentemente instaurata costituisce presupposto necessario della domanda formante oggetto della seconda, sicché l'attrazione di questa da parte della prima si imponga per realizzare una economia di giudizi e per evitare una contraddittorietà di giudicati. Conseguentemente, il principio della continenza deve operare anche quando nella controversia precedentemente promossa sia sollevata la questione dell'appartenenza di determinati beni, che il compratore degli stessi assume di aver retrovenduto a colui che glieli ha alienati, e oggetto di quella successiva sia la domanda di pagamento del relativo prezzo proposta dal secondo nei confronti del primo. (V 1837/82, mass n 419677; (V 5483/80, mass n 409345; (V 720/79, mass n 396889).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)