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Sez. 1, Sentenza n. 6784 del 13/12/1988 (Rv. 461039 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CLIENTE DI UNA BANCA - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI SCOPERTO DI CONTO CORRENTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA BANCA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SALDO PASSIVO DEL CONTO CORRENTE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CONTINENZA.*
Stato
decisa il 1988-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461039-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CLIENTE DI UNA BANCA - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI SCOPERTO DI CONTO CORRENTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA BANCA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SALDO PASSIVO DEL CONTO CORRENTE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CONTINENZA.*

La controversia promossa dal cliente di una banca, per conseguire un accertamento negativo di scoperto di conto corrente, e la controversia promossa dalla banca contro il cliente medesimo, per il pagamento di un saldo passivo che assuma residuare su tale conto, si pongono in rapporto di continenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 secondo comma cod. proc. civ., perché investono l'esistenza o meno dello stesso rapporto giuridico. Pertanto, in ipotesi di contemporanea pendenza delle due cause davanti a giudici diversi, e di Competenza del giudice preventivamente adito anche sulla domanda proposta successivamente, il giudice di questa deve dichiarare la continenza (e quindi, se si tratti di opposizione avverso decreto ingiuntivo, dichiarare nullo il decreto stesso per difetto di Competenza). (V 8690/87, mass n 456134; (V 6019/84, mass n 437691; (V 4074/83, mass n 429038).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)