Sez. 2, Sentenza n. 720 del 02/02/1979 (Rv. 396889 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO - DOMANDA DI RISOLUZIONE O DI ANNULLAMENTO DEL MEDESIMO CONTRATTO SUCCESSIVAMENTE PROPOSTA DINANZI A GIUDICE DIVERSO - RIMESSIONE DELLA CONTROVERSIA AL GIUDICE ADITO CON LA PRIMA DOMANDA - NECESSITA - CONDIZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO - DOMANDA DI RISOLUZIONE O DI ANNULLAMENTO DEL MEDESIMO CONTRATTO SUCCESSIVAMENTE PROPOSTA DINANZI A GIUDICE DIVERSO - RIMESSIONE DELLA CONTROVERSIA AL GIUDICE ADITO CON LA PRIMA DOMANDA - NECESSITA - CONDIZIONE.*
Poiche la relazione di continenza fra cause, ai sensi ed agli effetti dell'art 39 secondo comma cod proc civ, sussiste anche in caso di domande contrapposte, che si ricolleghino al medesimo rapporto sostanziale, si che la decisione sull'una costituisca presupposto necessario di quella sull'altra, il giudice adito con richiesta di annullamento o risoluzione di un contratto, dopo che sia stato instaurato altro giudizio, dinanzi a giudice diverso, con domanda di adempimento del contratto stesso, deve rimettere la controversia a quest'ultimo, in applicazione della citata norma, ove esso sia competente anche per la causa successivamente proposta. (V 2327/77, mass n 386036).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)