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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7593 del 28/03/2018 (Rv. 648442 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie agrarie - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Controversie connesse trattate nello stesso giudizio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648442-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica, ai sensi dell'art. 3 della legge medesima, alle controversie in materia agraria devolute alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie e, quindi, neppure alle controversie che, per ragione di connessione, siano attratte nella competenza di quelle Sezioni per essere trattate in un unico giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che non aveva considerato la sospensione con riferimento ad appello proposto avverso rigetto di domanda riconvenzionale di "riconoscimento delle migliorie" ex art. 535 c.c., proposta nel giudizio azionato per la divisione ereditaria del fondo con annessi fabbricati rurali).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 535

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)