Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 11/06/2009 (Rv. 608430 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie in materia agraria - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Alle controversie agrarie - ivi comprese quelle in materia di contratti di affitto di fondi rustici - non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per effetto dell'esclusione indicata nell'art. 3 della stessa legge, che fa riferimento alle cause previste, tra le altre disposizioni, dall'art. 409 cod. proc. civ., il cui n. 2) include le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché ai rapporti derivanti da altri contratti agrari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)