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Sez. 1, Sentenza n. 3412 del 15/01/1982 Ud. (dep. 30/03/1982) Rv. 153013 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - NOZIONE - AZIONE INTESA A DETERMINARE UNA ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO - APPLICABILITÀ AL DELITTO DI OMICIDIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153013-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - NOZIONE - AZIONE INTESA A DETERMINARE UNA ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO - APPLICABILITÀ AL DELITTO DI OMICIDIO - FATTISPECIE.*

La seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 cod. pen. prevede una attenuante soggettiva che S'esplica in un'Azione spontanea ed efficace, intesa a determinare almeno una parziale attenuazione delle conseguenze diverse dal danno risarcibile. Ne deriva che l'attenuante in parola ben può applicarsi al delitto di omicidio quando il reo abbia, subito dopo il ferimento, apprestato alla vittima le prime cure. (nella specie si è disatteso il motivo di ricorso del P.m., il quale, sul presupposto che l'attenuante in esame S'estendesse soltanto ai reati produttivi di danni non economicamente risarcibili, ne invocava la esclusione nel caso di omicidio che "pur essendo un delitto contro la persona, è comunque lesivo del patrimonio altrui". La Corte ha precisato che la riferita censura ha il torto di guardare al fatto in funzione esclusiva degli interessi patrimoniali lesi dal reo, ignorando che ogni reato è un illecito di modalità di lesione, tant'è che la Rilevanza dell'oggettiva aggressione consta di varie componenti che accompagnano il suo verificarsi, tenuto conto anche delle caratteristiche personali dell'agente). (contra sent. 1922 del 30 maggio 1973, rv 126374; V. Sent. 945 del 14 ottobre 1974, rv 129158).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)