Sez. 1, Sentenza n. 10835 del 25/10/1984 Ud. (dep. 05/12/1984) Rv. 166962 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - REATI DI DANNO - OMICIDIO VOLONTARIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DELL'ATTENUANTE - VALUTAZIONE EX ANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - REATI DI DANNO - OMICIDIO VOLONTARIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DELL'ATTENUANTE - VALUTAZIONE EX ANTE - ESCLUSIONE.*
Nei reati di danno, quale è l'omicidio volontario, l'evento consiste nella distruzione del bene giuridico protetto. In essi non è concettualmente configurabile, perciò, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., una volta verificatosi l'evento stesso, in quanto consumando esso il bene giuridico protetto, il danno non è più suscettibile di eliminazione o attenuazione successiva, da parte del colpevole. Ne consegue che il ravvedimento operoso dell'agente non va valutato ex ante, e cioè prima del verificarsi dell'evento, poiché caratteristica dell'attenuante in parola è l'efficacia concreta dell'intervento del colpevole, al fine di eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, quindi, non può essere accertato che a reato compiuto. (nella specie l'imputato di omicidio volontario aveva dedotto che il giudice di merito non aveva valutato l'efficacia del suo ravvedimento operoso per essersi egli prodigato ad assistere, prima che intervenisse la morte, la persona colpita con arma bianca). (V mass n 126374, sull'inapplicabilità dell'attenuante all'omicidio volontario; (V mass n 153013, sull'inapplicabilità dell'attenuante allo omicidio volontario; (V mass n 153015, sull'inapplicabilità dell'attenuante allo omicidio volontario).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)