Sez. 1, Sentenza n. 2017 del 04/06/1976 (Rv. 380838 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - GIUDIZI DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI - ESAME SINTETICO DI QUESTI ULTIMI - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - GIUDIZI DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI - ESAME SINTETICO DI QUESTI ULTIMI - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
Nei giudizi aventi per oggetto la contraffazione di marchi, il giudice deve procedere ad un esame sintetico dei medesimi, mediante uno sguardo d'assieme, tenendo conto degli elementi differenziatori e comuni, delle espressioni grafiche usate, del colore, dei disegni, della composizione tipografica e degli effetti che possono derivarne ai consumatori del prodotto, dotati di media diligenza ed avvedutezza. (nella specie, una ditta italiana aveva diffuso bottiglie di whisky "j&b", parzialmente ricoprendo l'etichetta originale con strisce di carta recanti la dicitura "rare j&b scotch whisky" e l'indicazione della propria qualita di importatrice. I giudici del merito avevano escluso la configurabilita di una violazione dei diritti sul marchio, spettanti al produttore delle bottiglie di liquore, in quanto, per contenuto, dimensioni e posizione, le indicate strisce non alteravano, ne sopprimevano, la parte caratterizzante del marchio stesso, e, quindi, la sua funzione differenziatrice del prodotto. La suprema Corte ha ritenuto non censurabile la statuizione, perche correttamente motivata nel rispetto del principio di cui sopra). (Conf 3149/73, mass n 366938).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2572, Cod. Civ. art. 2573, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)