Sez. 1, Sentenza n. 691 del 25/01/1983 (Rv. 425429 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - CONFONDIBILITÀ FRA MARCHI - INDAGINE RELATIVA - CONTENUTO - RAFFRONTO TRA LE SINGOLE COMPONENTI STRUTTURALI DELL'UNO E DELL'ALTRO SEGNO DISTINTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - CONFONDIBILITÀ FRA MARCHI - INDAGINE RELATIVA - CONTENUTO - RAFFRONTO TRA LE SINGOLE COMPONENTI STRUTTURALI DELL'UNO E DELL'ALTRO SEGNO DISTINTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Al fine del giudizio sulla confondibilità o meno fra marchi, d'impresa, l'esigenza di una valutazione complessiva e sintetica, che tenga unitariamente conto di tutti gli elementi caratterizzanti, richiede un'indagine non astratta, ma bensì correlata alla maggiore o minore capacità e possibilità di discriminazione del prodotto da parte della clientela, secondo le modalità, intrinseche od estrinseche al marchio, con cui il consumatore dello specifico settore merceologico è solito percepire il messaggio racchiuso nel segno distintivo. Pertanto, la necessità di effettuare un raffronto, che riguardi l'impressione d'insieme e non si risolva in una mera comparazione strutturale, non osta a che le singole componenti strutturali dell'uno e dell'altro segno distintivo possano e debbano essere esaminate, quale mezzo al fine di detto giudizio, ove risultino rilevanti per affermare od escludere la suddetta confondibilità, in quanto svolgano in concreto un ruolo determinante nell'orientare la scelta del consumatore, investendo parti ed elementi che richiamino la sua attenzione ed abbiano perciò funzione individuante. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto correttamente ispirata ai principi di cui in massima la sentenza impugnata che aveva escluso la confondibilità di marchi nukamal - di cui era titolare una società olandese - e nutrimel usati per contraddistinguere prodotti ottenuti da latte in polvere ricostituito per vitelli). (V 5334/77, mass n 388996; (V 2017/76, mass n 380838; (V 3149/73, mass n 366938).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 11, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)