diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10259 del 07/09/1992 (Rv. 478651 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Nullità- Sanatoria | Per raggiungimento dello scopo - Con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto - Limiti - Nel giudizio di cassazione - Attività difensiva con il controricorso - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478651-01

Procedimento civile - Notificazione - Nullità- Sanatoria

La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, che si realizza, con effetto "ex tunc", normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione, nel quale manca la costituzione delle parti in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso o con la difesa in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)