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Sez. 3, Sentenza n. 5896 del 17/03/2006 (Rv. 591020 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Per raggiungimento dello scopo - Con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto - Limiti - Nel giudizio di cassazione - Attività difensiva con il controricorso - Rilevanza.
Stato
decisa il 2006-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591020-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA

La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., che si realizza -con effetto "ex tunc"- normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione, nel quale manca la costituzione delle parti, in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso o con la difesa in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)