Sez. 2, Sentenza n. 3795 del 21/04/1994 (Rv. 486317 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Nullità - Sanatoria | Nullità della notifica di un atto d'impugnazione o di riassunzione - Costituzione in giudizio del destinatario - Sanatoria - Efficacia retroattiva al momento della notifica viziata - Tempestività dell'impugnazione o della riassunzione - Condizione.
Procedimento civile - Notificazione - Nullità - Sanatoria
La sanatoria della nullità della notifica di un atto d'impugnazione o di riassunzione per raggiungimento dello scopo che si realizza con la costituzione in giudizio del destinatario (art. 156 cod. pr. civ.) retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione e la riassunzione, se a quel momento non era decorso il relativo termine, perché il raggiungimento dello scopo, combinandosi con la notifica irregolare, da luogo ad un a fattispecie dotata della medesima efficacia del corrispondente atto perfetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)