Sez. 5, Sentenza n. 21272 del 02/11/2005 (Rv. 584576 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni di natura puramente estetica (trattamenti di diatermocoagulazione) - Contenuto di prestazione sanitaria medica o paramedica - Esclusione - Conseguenze - Esenzione ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA e con riguardo a prestazioni (trattamenti di diatermocoagulazione) di natura puramente estetica, anche se rese da personale infermieristico soggetto a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, va escluso il diritto all'esenzione, di cui all'art. 10, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, una volta ritenuto che i trattamenti praticati non abbiano contenuto intrinseco di prestazione sanitaria medica o paramedica, destinataria della prevista esenzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1928 num. 1334 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)