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Sez. 5, Sentenza n. 4403 del 27/03/2001 (Rv. 545204 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Prestazioni fisiokinesoterapiche e massoterapiche - Natura di prestazioni paramediche rese nell'esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza - Configurabilità - Conseguenze - Esenzione da IVA ex art. 10 n.18 d.P.R. 633/1972.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545204-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

Le attività di fisioterapia, fisiokinesiterapia e massoterapia integrano (già prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994) gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U.L.S., il cui secondo comma prevede l'arte ausiliaria del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell'infermiere generico, dall'art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928, e sono, pertanto, esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, n.18 del d.P.R. 633/72, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni medesime siano fornite in assenza di prescrizione mediche ovvero in mancanza, presso il contribuente, delle apparecchiature necessarie per le relative indagini.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)