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Sez. L, Sentenza n. 6334 del 27/05/1992 (Rv. 477394 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - In genere | Limiti - Sussistenza dei fatti materiali - Rilevanza - Diversa valutazione ai fini propri del giudizio civile - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie in tema di licenziamento di un dipendente per aggressione di un dirigente.
Stato
decisa il 1992-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477394-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - In genere

In sede civile l'autorità del giudicato penale è limitata alla sussistenza dei fatti materiali intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, ma non preclude una diversa valutazione dei fatti emersi dal procedimento stesso ai fini propri del giudizio civile, ogni qualvoltà sia diverso il fondamento della responsabilità civile da quello della responsabilità penale. (Nella specie, la sentenza dei giudici del merito ha attribuito decisiva rilevanza, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento del dipendente cui era stata addebitata l'aggressione di un dirigente, all'assoluzione del lavoratore dai reati ascrittigli di ingiuria, minacce e lesioni; la S.C. ha cassato tale pronuncia in relazione all'omessa autonoma valutazione dei fatti sotto il divieto profilo giuridico dell'insubordinazione rilevante come infrazione disciplinare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)