Sez. 3, Sentenza n. 1678 del 26/02/1999 (Rv. 523680 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE | Assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non sussiste" - Diversa valutazione dei fatti accertati in sede penale - Ammissibilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE
L'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (fattispecie in tema di azione civile diretta a far valere le obbligazioni nascenti da un rapporto giuridico rispetto al quale era stato escluso il reato di truffa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)