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Sez. L, Sentenza n. 1021 del 02/02/1998 (Rv. 512127 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni per giusta causa - Equivalenza col licenziamento ai fini risarcitori - Esclusione - Danno da perdita di posizione assicurativa presso un fondo integrativo in seguito a dimissioni per giusta causa - Determinazione - Concorso di cause costituite dal comportamento del datore di lavoro e dal lavoratore - Risarcimento proporzionale all'incidenza dell'inadempimento datoriale sulla sua produzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512127-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno costituito dalla perdita della posizione assicurativa presso un fondo integrativo per il trattamento di quiescenza a seguito di dimissioni per giusta causa, vanno applicate, in mancanza di altra specifica disciplina (e non potendo l'indennità di preavviso dovuta ex art. 2119 cod. civ. coprire in funzione risarcitoria danni diversi da quelli tipici), le norme generali sul risarcimento del danno, posto che le dimissioni, ancorché per giusta causa, non sono totalmente assimilabili al licenziamento in quanto l'effetto risolutivo dipende pur sempre da un atto di volontà del lavoratore; tuttavia, trattandosi di una volontà non totalmente coartata ma non completamente libera, i suoi effetti vanno ricondotti ad un concorso di cause delle quali il comportamento del datore di lavoro costituisce la causa remota e quello del lavoratore la causa prossima. Pertanto, esclusa l'equivalenza tra licenziamento e dimissioni per giusta causa, il danno nella specie non può essere identificato nella perdita della pensione a carico del fondo (pensione che, secondo disposizione regolamentare sarebbe spettata solo dopo 15 anni di contribuzione in caso di licenziamento), ma va risarcito in proporzione dell'incidenza dell'inadempimento del datore di lavoro sulla sua produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)