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Sez. L, Sentenza n. 8419 del 01/08/1995 (Rv. 493512 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni per giusta causa - Diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Applicabilità ai danni del datore di lavoro delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo o ingiustificato - Esclusione - Conseguimento dell'indennità per quest'ultimo prevista con la relativa imputazione ad illecito extracontrattuale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493512-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro - delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato; restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi, l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)