Sez. L, Sentenza n. 2632 del 25/03/1996 (Rv. 496561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Condotta del lavoro integrante la giusta causa di dimissioni - Attribuzione al lavoratore degli stessi diritti previsti per il licenziamento ingiustificato o illegittimo - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
La condotta del datore di lavoro idonea ad integrare la giusta causa di dimissioni non attribuisce al lavoratore gli stessi diritti previsti per il licenziamento ingiustificato o illegittimo dalla disciplina contrattuale o dalla legge (che, con l'art. 2119, primo comma, cod. civ., equipara al licenziamento le dimissioni per giusta causa solo agli effetti del preavviso), atteso che nel caso di dimissioni, ancorché dovute a giusta causa, l'effetto risolutorio del rapporto si ricollega pur sempre ad un atto di volontà del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)