Sez. L, Sentenza n. 1190 del 13/02/1999 (Rv. 523174 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Lavoro subordinato - Concorrenza alternativa dei tre Fori speciali esclusivi stabiliti dall'art. 413, secondo comma cod. proc. civ. - Non unificabilità del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa - Divergenza dai criteri stabiliti dalla legge n. 128 del 1992 per le controversie di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. e dal D.Lgs. n. 80 del 1998 per quelle relative al pubblico impiego - Influenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
I Fori speciali esclusivi alternativamente concorrenti tra loro indicati dall'art. 413 commi secondo e terzo cod. proc. civ. per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato sono tre: quello in cui è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto o prestava la sua attività alla fine del rapporto, senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello dello svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente né in base al disposto della legge 11 febbraio 1992 n. 128, relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., né in base a quello dell'art. 40 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attesa la peculiarità delle situazioni ivi regolate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 128 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)