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Sez. L, Sentenza n. 5356 del 29/05/1998 (Rv. 515964 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Fori speciali ex art. 413 cod. proc. civ. - Carattere alternativo - Luogo di prestazione dell'attività lavorativa - Valore determinante - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515964-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il secondo comma dell'art. 413 (nuovo testo) cod. proc. civ. - di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel Foro della conclusione del contratto o nel Foro dell'azienda ancorché il lavoratore presti servizio in un luogo diverso (vedi Corte Cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994)- prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre Fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)