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Sez. 3, Sentenza n. 2980 del 15/06/1978 (Rv. 392420 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTO CESSATO PER SCADENZA CONTRATTUALE - PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE - CONTRATTO IN CORSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LEGGI DI PROROGA SOPRAVVENIENTI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392420-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTO CESSATO PER SCADENZA CONTRATTUALE - PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE - CONTRATTO IN CORSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LEGGI DI PROROGA SOPRAVVENIENTI - INAPPLICABILITA.*

Il contratto di locazione, gia cessato per scadenza contrattuale, non puo essere considerato ancora "in corso" solo perche il conduttore, in pendenza del giudizio di rilascio promosso dal locatore, permanga di fatto nel godimento dell'immobile. In tale situazione, pertanto, non e invocabile, quale ius superveniens, la norma che proroghi i contratti in corso alla data della sua entrata in vigore (nella specie: art 1 del DL 24 luglio 1973, n 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n 495, e successiva legge 22 dicembre 1973, n 841). (Conf 1426/77, mass n 385140; (Conf 2668/76, mass n 381447).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)