Sez. 3 - , Ordinanza n. 29025 del 20/10/2021 (Rv. 662641 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Esecuzione forzata per obblighi di fare e di non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. - Contenuto - Illegittima decisione sull’“an” dell’esecuzione - Natura - Decisione sommaria - Conseguenze - Rimedio esperibile - Introduzione del giudizio di merito - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)