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Sez. L, Sentenza n. 7766 del 24/06/1992 (Rv. 477909 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Indennità di maternità - Prescrizione annuale prevista per l'indennità di malattia - Operatività.
Stato
decisa il 1992-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477909-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità

La prescrizione di un anno stabilita per l'indennità di malattia dall'art. 6 ultimo comma della legge il gennaio 1943 n. 138 si applica anche all'indennità di maternità di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, dato il collegamento sul piano normativo tra le due prestazioni, confermato anche dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che ha attribuito all'INPS, fino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e maternità.

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)