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Sez. L, Sentenza n. 4436 del 04/05/1999 (Rv. 525988 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Indennità di maternità attribuita alle lavoratrici agricole - Termine breve (annuale) di prescrizione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525988-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Il diritto della lavoratrice agricola all'indennità di maternità, di cui all'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, si prescrive nel medesimo termine stabilito per l'indennità di malattia dall'art. 6, ultimo comma, della legge n. 138 del 1943 e cioè in un anno dalla data della sua acquisizione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)