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Sez. L, Sentenza n. 14421 del 21/12/1999 (Rv. 532447 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità per astensione obbligatoria dal lavoro per parto - Carattere giornaliero - Conseguenze in ordine alla configurazione del relativo diritto - Rilevanza anche in merito alla decorrenza dello speciale termine di prescrizione annuale ex art. 6, ultimo comma, della legge n. 138 del 1943 ad esso applicabile.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532447-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

L'indennità per astensione obbligatoria dal lavoro per parto ha, come l'indennità di malattia, carattere giornaliero sicché il relativo diritto matura di giorno in giorno e si risolve in un complesso di diritti a ratei giornalieri aventi in comune una componente della fattispecie (l'evento parto per il periodo ad esso successivo, la sua previsione per il periodo anteriore) ma differenziati per l'ulteriore componente costituita dai corrispondenti giorni di astensione. Tale configurazione dell'istituto ha rilievo anche ai fini della decorrenza dello speciale termine di prescrizione annuale (previsto dall'art. 6, ultimo comma, della legge n. 138 del 1943 per l'indennità di malattia) che ad esso si applica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)