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Sez. 1, Sentenza n. 200 del 09/02/1968 Ud. (dep. 13/05/1968) Rv. 107910 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - REATO PREVISTO DALL'ART 1 DEL DLG 22 GENNAIO 1948, N 66 - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107910-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - REATO PREVISTO DALL'ART 1 DEL DLG 22 GENNAIO 1948, N 66 - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*

La previsione legislativa del reato previsto dall'art 1 del DLG 22 gennaio 1948, n. 66, oltre la coscienza e la volonta di ostruire le strade, richiede nel colpevole, come fine immediato a delinquere (dolo specifico), la volonta diretta ad impedire o ad ostacolare la libera circolazione, la cui realizzazione non e necessaria per la sussistenza del reato. (V. 104550, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)