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Sez. 5, Sentenza n. 17515 del 09/12/2002 (Rv. 559087 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Diaria" corrisposta ad un dipendente in occasione di trasferimento in altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - IRPEF - Assoggettabilità nella misura intera.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559087-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

La "diaria" di prima sistemazione nella nuova residenza, corrisposta da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di trasferimento in altra sede, non è assimilabile all'indennità di trasferta di cui all'art. 48, comma terzo, d.P.R. n. 597 del 1973; essa costituisce componente del reddito tassabile e, pertanto, deve essere assoggettata per l'intero ammontare ad IRPEF, senza che tale disciplina si possa ritenere in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)