Sez. 2, Sentenza n. 4794 del 25/02/2008 (Rv. 601844 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Servitù di passaggio - Impossibilità di farne uso - Interruzione del corso della prescrizione - Possibilità - Riconoscimento del diritto - Lettera proveniente dal soggetto nei cui confronti il diritto può essere fatto valere - Natura di atto interruttivo - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
In materia di servitù di passaggio l'impossibilità di farne uso, come pure la cessazione della relativa utilità, non rendono il diritto stesso insuscettibile di atti ricognitivi o di altre manifestazioni idonee, a norma dell'art. 2944 cod. civ., ad interrompere il decorso della prescrizione, in quanto gli atti di ricognizione, che costituiscono dichiarazioni di scienza, sono efficaci indipendentemente dallo specifico intento del dichiarante (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente negato ogni efficacia, ai fini dell'art. 2944 cod. civ., ad una lettera proveniente dal soggetto nei confronti del quale il diritto poteva essere fatto valere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1074, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)