Sez. U, Sentenza n. 6632 del 19/12/1984 (Rv. 438180 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Le Disposizioni del regolamento del personale del Banco di Napoli, ivi comprese quelle che contemplano le mansioni e le corrispondenti qualifiche dei dipendenti, hanno natura privatistica, costituendo espressione della volontà dell'ente di aderire in Forma negoziale alla normativa collettiva stipulata in contraddittorio ed in accordo con le associazioni sindacali del personale medesimo. Ne consegue che l'interpretazione di dette Disposizioni spetta al giudice del merito, ed è sindacabile in Sede di legittimità solo in relazione all'osservanza delle norme di ermeneutica negoziale ed alla correttezza della motivazione. (V 1721/79, mass n 398085; (V 5121/77, mass n 388737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)