Sez. L, Sentenza n. 1932 del 19/03/1986 (Rv. 445195 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PER LE FERIE - INCLUSIONE DI OGNI ELEMENTO RETRIBUTIVO CONTINUATIVO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DISCIPLINA COLLETTIVA - RILEVANZA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PER LE FERIE - INCLUSIONE DI OGNI ELEMENTO RETRIBUTIVO CONTINUATIVO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DISCIPLINA COLLETTIVA - RILEVANZA.*
Nè dall'art. 36 cost. Nè dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità - e, pertanto, in Mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (V 5904/84, mass n 437569).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Legge 19/12/1979 num. 649
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)